lunedì 16 luglio 2007

Timisoara: per il Giudice Dio non è soggetto alla Legge e non ha un indirizzo!

libronuovoOggi è domenica, 15 luglio dell'anno di grazia 2007, giorno dedicato alla festività, e giorno in cui si ricordano San Plechelmo Vescovo (missionario), ed il Beato Ceslao di Cracovia (Domenicano), come si apprende dalla oramai nota enciclopedia dei Santi e dei Beati, quanto mai utile ed indispensabile, almeno per saperne qualcosina di più sui festeggiati del giorno! Come al solito, io sono qua davanti al PC, e sto trafficando con un lavoretto che mi serve per domani mattina. Tra un comando e l'altro, per divagarmi un po', mi sono messo a fare zapping tra le varie pagine del Dio tecnologico di Internet, e ho trovato una notizia piuttosto particolare che mi ha colpito un bel po'! Un rumeno condannato a 20 anni di prigione per omicidio l'anno scorso aveva citato Dio in giudizio per mancato rispetto delle norme contrattuali sottoscritte col Battesimo, ed ora il giudice ha risposto. Mi ricordo di aver letto già l'anno scorso verso fine anno tale notizia, e mi chiedevo come sarebbe andata a finire, ora lo so! Il Giudice di Timisoara sbrigativamente dice: “Dio non e’ soggetto alla legge e non ha un indirizzo”. Sull'indirizzo (fatto tecnico dove si notificano gli atti?), posso essere d'accordo, ma sul fatto che Dio non sia soggetto alla legge un po' di meno! Per quale ragione Dio non dovrebbe essere soggetto alla Legge come tutti gli altri? A parità si dovrebbe togliere anche l'art. 724 del Codice Penale.



Anche in Italia vi è un caso famoso di citazione della divinità in giudizio. Luigi Cascioli, emerito studioso del cristianesimo, ha fatto denuncia contro don Enrico Righi, il locale rappresentante del Vaticano sul territorio italiano, per sfruttamento della credulità popolare (Art.661 C.P.), e sostituzione di persona (Art.494 C.P.). Riporto un estratto: "DENUNCIA- QUERELA: nei confronti di don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio (VT), ivi residente in via Matteotti n° 45, in eventuale concorso con gli altri ministri della Chiesa cattolica, per i reati p. e p. degli artt. 494 e 661 C .P., nonché per ogni altro reato che la S.V. vorrà ravvisare nel comportamento sopra descritto. Con riserva di costituzione di parte civile nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, chiedo, ex art.408 C.P.P., di essere informato in caso di archiviazione della notizia criminis. Si deposita il libro “ La Favola di Cristo” e il bollettino parrocchiale a miglior riprova di quanto esposto". (Fonte: Luigi Cascioli, la querela)



La vicenda è stata un po' movimentata, e trovate qua i vari sviluppi cronologici: Luigi Cascioli il processo. Il tribunale di Viterbo, dopo tutto quel putiferio dice: "Copia dell’archiviazione dell’opposizione proposta da Cascioli contro la sentenza emessa il giorno 10.2.2006 e comunicata a Cascioli Luigi l’8.2.2006, nella quale il Giudice Mautone respinge la denuncia contro don Enrico Righi, accusato dei reati previsti dagli artt. 661 e 494, nonostante riconosca che costui ha rinnegato la figura storica di Cristo". Il prete ha "rinnegato" pure la figura storica di Gesù Cristo! Trovate la copia integrale della sentenza sul sito di Luigi Cascioli (La sentenza). e riporto qua un paio delle motivazioni addotte dal Tribunale di Viterbo per l'archiviazione:



3° motivo) che, in proposito, giova rilevare come appaia sicuramente irrilevante a fini investigativi la dedotta richiesta di espletamento di accertamento tecnico in ordine alla verità storica dell’esistenza di Gesù di Nazareth, posto che, a prescindere dalle intrinseche difficoltà di una tale indagine, risultati della stessa non potrebbero portare che ad affermazioni opinabili e controverse, non utili per la corretta valutazione dei fatti in esame;



(4° motivo) considerato, comunque, nel merito, che, nello scritto contestato dal Cascioli (articolo “Il Figlio si Davide” pubblicato nel bollettino Parrocchiale –marzo aprile 2002), il Righi si è limitato a sostenere l’umanità, cioè l’essenza dell’uomo Gesù, e NON GIA’ AD AFFERMARNE L’ESISTENZA STORICA, come sostenuto dall’opponente. 




Per la Giustizia italiana, da quello che capisco io (sono piuttosto ignorante in materia), si tratta più che altro di difficoltà a svolgere le indagini, e di tutta una serie di altri cavilli legali, legati piuttosto alla forma, più che alla sostanza, compreso il rinnegamento da parte del prete della figura storica di Gesù cristo! Cosa del resto ricorrente, quando si parla di giustizia terrena e Chiesa di Roma: la forma ed il latino piuttosto che la sostanza come nel caso del Video della BBC sui preti pedofili (
The day after: il ghigno satanico di Padre Livio Fanzaga e la diarrea per il family day).



Luigi Cascioli, successivamente, all'inizio del corrente anno, ha presentato ricorso al tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che lo ha accettato e ha fissato la data di inizio del processo. Questo per quanto riguarda un caso oramai famoso per la giustizia italiana, e riporto integralmente l'articolo con le conclusioni del giudice di Timisoara (Romania).



Romania: omicida cita Dio in Giudizio, "E l'indirizzo?"

Fonte: Repubblica;



Un quarantenne rumeno, Mircea Pavel, condannato a 20 di prigione per omicidio, ha citato Dio in giudizio per “frode, tradimento della fiducia, corruzione e scarsa influenza”: a suo dire, infatti, il Padreterno non lo ha sorretto a sufficienza nelle traversie che gli sono toccate nella vita. “Al mio battesimo”, era scritto nella memoria accusatoria, “avevo siglato un patto con Lui perche’ mi tenesse lontano dal male, ma non ha rispettato l’accordo nonostante i miei meriti e le numerose preghiere”. Il giudice pero’, riferisce la stampa locale, non si e’ fatto convincere: il tribunale di Timisoara ha archiviato il caso, perche’ “Dio non e’ soggetto alla legge e non ha un indirizzo”.



Più volte ho scritto che la divinità di fatto è assente, non ha alcuna utilità pratica, e non è possibile neppure contattarla, come dice il
giudice rumeno: Dio non ha indirizzo!



Saluti

Mstatus




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